Art. 5.
(Divieti).

      1. Dalla data di costituzione dell'Agenzia le società che gestiscono la rete di telecomunicazione ad uso pubblico non possono dotarsi di apparecchiature finalizzate ad eseguire intercettazioni di telecomunicazioni e non possono creare condizioni per cui si possa procedere in alcun modo all'esecuzione delle stesse.
      2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è sanzionata con la revoca della concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico.